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La scelta

La scelta deve essere fatta:
1) all’atto d’iscrizione;
2) dall’alunno o dai suoi genitori;
3) su richiesta della scuola;
4) senza dar luogo a discriminazione.

La scelta dell’Insegnamento della Religione Cattolica deve essere compiuta esclusivamente al momento dell’iscrizione e «ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio [ovvero per tutti gli ordini di scuola, tranne per la materna; n.d.r.], fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica». La scadenza dell’iscrizione (intorno al 25 gennaio) deve essere rigorosamente rispettata e sono pertanto da ritenere illegittime e nulle le modifiche operate alla scelta dopo l’iscrizione, per esempio all’inizio del nuovo anno scolastico o, peggio, dopo aver conosciuto l’orario delle lezioni. Anche nella Scuola Media Superiore vige l’istituto dell’iscrizione d’ufficio, prima riservato alla sola scuola dell’obbligo: la scelta in ordine all’Insegnamento della Religione Cattolica effettuata al primo anno di scuola superiore «permane salvo diversa espressa volontà» anche negli anni successivi. Ciò significa che, coerentemente con la natura della disciplina scolastica che ha un programma da svolgere con continuità da un anno all’altro, l’Insegnamento della Religione Cattolica viene scelto una volta per tutte all’inizio di ciascun ciclo scolastico anche nella scuola superiore, fenno restando che entro fine gennaio di ogni anno (o secondo le disposizioni ministeriali a venire) lo studente o i suoi genitori hanno la facoltà di modificare in un senso o nell’altro la scelta effettuata all’inizio. Non devono, quindi, essere distribuiti ogni anno i moduli per la scelta dell’Insegnamento della Religione Cattolica, né sono accettabili quei moduli di iscrizione utilizzati da alcune scuole che talvolta recano anche uno spazio per la scelta dell’Insegnamento della Religione Cattolica non conforme alle norme ministeriali.Può invece ritenersi corretta una comunicazione interna del Capo d’Istituto che ricordi agli studenti e alle loro famiglie il loro diritto di modificare la scelta per l’anno successivo. Nella scuola materna la scelta va proposta ogni anno. Il soggetto della scelta. La scelta deve essere compiuta dai genitori nella scuola materna e dell’obbligo e può essere effettuata dallo stesso alunno, quantunque minorenne, nella Scuola Media Superiore (cfr. Legge n. 281 del 1986). Risulta del tutto scorretto (cfr. La Sentenza della Corte Costituzionale n. 13 dell’11 gennaio 1991) sottoporre alla scelta l’Insegnamento della Religione Cattolica assieme alle altre opzioni che successivamente la scuola deve offrire specificatamente ai non avvalentisi.La programmazione delle attività alternative dovrà fare attenzione che la proposta rivolta ai non avvalentisi sia, nei limiti del possibile, equivalente o comparabile all’offerta formativa che gli avvalentisi ricevono con l’Insegnamento della Religione Cattolica. Anche i contenuti non devono risultare discriminanti, e pertanto non si può prevedere che essi appartengano a programmi curricolari in quanto ciò costituisce un ingiustificato vantaggio per i non avvalentisi, i quali verrebbero a godere di un supplemento di orario in alcune materie o per alcuni argomenti di queste.


Circolare n.690Prot. n.11040/c27a Iscrizione e scelta dell’I.R.C.


La presente vuole sintetizzare le disposizioni in vigore per quanto attiene l’iscrizione e la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’ Insegnamento della Religione Cattolica e nel contempo fornire riscontro a numerosi quesiti posti in in materia, delineando una corretta procedura degli adempimenti connessi. L’ultimo comma dell’art. 9,2 del nuovo Concordato di cui alla legge 25.3.85, n. 121 precisa le modalità di questa scelta. Essa deve esser fatta: 1) all’atto dell’iscrizione; 2) dall’alunno o dai suoi genitori; 3) senza dar luogo a discriminazione. Sono obbligati a fare la scelta di avvalersi o non avvalersi. A) i genitori quando iscrivono il figlio a ogni sezione, di scuola materna, alla prima classe elementare, alla prima classe della scuola media inferiore (su richiesta della scuola). B) gli studenti quando si iscrivono alla prima classe delle scuole superiori, con contro firma dei genitori quando sono ancora minorenni. Tale firma è obbligatoria nel caso di scelta di uscita dai locali scolastici. Per la scuola elementare e la scuola media inferiore, il terzo comma dell’art. 310 del D.L.vo 297/94, rettificato successivamente dal Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri G.U.del 6-7.1994, n. 156, ha disposto che la scelta dell’IRC. da parte dei genitori degli alunni avvenga all’atto dell’iscrizione non d’ufficio, cioè solo all’inizio di ogni ciclo scolastico, avendo poi valore per tutto il ciclo ai sensi del D.P.R. 16.12.1985 e D.P.R.. 23.6.1990 n. 202. Occorre quindi curare che i moduli per la scelta dell’IRC siano distribuiti ai genitori solo per I’iscrizione alla prima elementare e alla prima media. Per le altre classi vale la scelta già effettuata a meno che non si intenda modificarla per l’anno scolastico successivo all’atto della preiscrizione. Parimenti, per la scuola secondaria superiore, la C.M. n. 119/95 stabilisce identiche procedure. Non devono, quindi essere distribuiti ogni anno i moduli per la scelta dell’IRC, nâ sono accettabili quei moduli d’iscrizione utilizzati da alcune scuole, che recano uno spazio per la scelta dell’IRC non conforme alle indicazioni ministeriali. La scadenza dell’iscrizione deve essere rigorosamente rispettata e sono pertanto da ritenere illegittime o nulle le modifiche operate alla scelta dopo l’iscrizione, per es. all’inizio del nuovo anno scolastico o dopo aver conosciuto l’orario delle lezioni. A norma del Concordato è la scuola a dover proporre la scelta ad alunni e genitori e quindi, una eventuale trascuratezza di questo adempimento si configura come colpevole omissione. Per quanto attiene l’uso della modulistica inerente le scelte, ai sensi del 4° comma dell’articolo 1 della Legge 281/96 e la C.M. 122/91, la procedura corretta deve consistere in una consegna separata dei moduli, per tenere separate richieste di diversa rilevanza; per prima cosava consegnato il modulo “A” con cui si propone solo la scelta tra avvalersi e non avvalersi; solo dopo aver constatato che la scelta è quella di non avvalersi deve essere proposto il secondo modulo, “B”, per le opzioni alternative (cfr CC.MM. n. 188/89 e 122/91). Per evidenti ragioni di trasparenza dell’azione amministrativa e nel rispetto della riservatezza delle scelte, ove richiesto all’Insegnante di religione cattolica deve essere resa nota la consistenza numerica degli alunni non avvalentesi unitamente alle opzioni operate dagli stessi nel modulo “B”. Con l’occasione, per dare adempimento al disposto della Legge finanziaria sulla diminuzione del 3% del personale scolastico in un triennio, vi invito a fornire all’Ufficio di coordinamento normativo, entro il 31 ottobre, il numero degli Insegnanti di Religione in servizio presso le singole istituzioni scolastiche. Prego, pertanto, le SS.LL. di dare la massima diffusione alla presente Circolare tra tutto il personale interessato.
Torino, 10 settembre 1998Il Provveditore agli studi di Torino, Marina Bertiglia